(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 1
                         del 13 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   I  dipendenti  di  cui  al  secondo comma dell'art. 72 della legge
regionale 2 agosto 1973, n. 32, assunti  quali  insegnanti  presso  i
centri  di  istruzione  professionale  hanno diritto di conseguire ai
sensi del quarto comma di detta norma l'inquadramento nella qualifica
di  funzionario  del ruolo organico del personale regionale nonche' i
benefici di carriera previsti dalle successive  leggi  regionali  ove
versino in una delle seguenti condizioni:
     a)  fossero  in  possesso  del  diploma di laurea prescritto per
l'insegnamento di discipline e l'esercizio delle collaterali funzioni
di  coordinamento  e  programmazione  riservati  ai docenti assunti a
tempo determinato nel corso dell'anno addestrativo 1972-73 nei  corsi
di  formazione  professionale  gestiti  direttamente  dalla Regione e
successivamente abbiano  svolto  i  compiti  per  almeno  un  anno  a
decorrere dalla data di assunzione;
     b)  pur  essendo  sprovvisti  del  prescritto titolo accademico,
abbiano svolto  i  compiti  di  docente  di  materie  prevalentemente
teoriche  per  almeno  un biennio a decorrere dalla data indicata sub
a).
   Il  requisito  di servizio previsto alle lettere a) e b) del comma
precedente e' accertato  dalla  giunta  regionale  sulla  base  della
documentazione   ufficiale  risalente  al  periodo  di  attivita'  da
considerare.
   Tenuto  conto  dello  scopo  perequativo  della presente legge, in
relazione alla disparita' di trattamento cui ha  dato  luogo  la  non
uniforme  applicazione agli interessati della normativa richiamata al
secondo  comma,   anche   per   effetto   di   discordanti   pronunce
giurisprudenziali, la decorrenza dell'inquadramento e' disposta dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
   I  provvedimenti  di  inquadramento  sono  adottati  dalla  giunta
regionale entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.